Regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali

Allegato Sub A) alla deliberazione di C.C. n. 30 del 14.06.2001

Descrizione

Il presente Regolamento redatto ai sensi dell'art. 12 comma secondo della legge 15 maggio 1997 n. 127, riguarda le procedure di vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili dell'ente.

Si considerano tali:

  1. i beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli artt. 828, secondo comma e 824 del codice civile, che siano stati oggetto di un provvedimento di sdemanializzazione. Qualora detto provvedimento non sia stato ancora deliberato dall'ente, in sede di programmazione della vendita viene accertato il venir meno della demanialità del bene; i beni di interesse storico, archeologico ed artistico sono alienati previo parere del Ministero della Pubblica Istruzione;
  2. i beni appartenenti al patrimonio indisponibile per i quali con un atto di dismissione venga riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio;
  3. gli alloggi di edilizia residenziale alienabili alle condizioni stabilite dall'articolo unico della legge 23 dicembre 1993 n. 560;
  4. i beni appartenenti al patrimonio disponibile;
  5. i beni immobili vacanti di cui all'art. 827 codice civile.

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