EMERGENZA CORONAVIRUS: Limitazioni integrative al passeggio e all'attivitā ludico-motoria
Pubblicata il 21/04/2020
L'ordinanza sindacale n. 7 del 20 aprile 2020 conferma le misure previste nell'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2020 con ulteriori misure integrative:
è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e guanti, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- vengono confermati e prorogati il divieto di stazionare e di passeggiare, di svolgere attività motoria (ludica, ricreativa, sportiva jogging, ecc…) ad esclusione di quelle svolte in prossimità della propria residenza / domicilio / dimora nelle prime ore della mattina:
- entro le ore 08:00 nei giorni feriali;
- entro le ore 07:00 nei giorni di sabato, domenica e festivi;
- nell’arco della giornata, al di fuori delle fasce orarie di cui al punto precedente, l’attività motoria (passeggio) individuale all’aperto è consentita, entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione;
- con il termine "prossimità della propria abitazione" si deve intendere per un raggio (strade percorribili più immediate) non superiore a 1 chilometro;
- con il termine "prossimità della propria abitazione" per necessità relative alla gestione dei cani, si deve intendere che sono vietate le uscite ripetute e ravvicinate nell’arco della giornata e l’allontanamento da casa oltre i 500 metri;
- sono e rimangono interdetti al pubblico passeggio, stazionamento, transito pedonale ovvero con ogni mezzo idoneo per la circolazione e il trasporto di persone e cose i parchi, le aree ed i giardini pubblici o aperti al pubblico, nonché su tutti gli argini fluviali e consortili, percorsi ciclopedonali che attraversano il territorio comunale;
è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e guanti, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri;